LEGGE REGIONALE N. 11 DEL
7-08-1999
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 2
Tipologia degli interventi 1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2. ammessi ai benefici previsti dalla presente legge sono i seguenti: a) opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, de Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e del Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; b) opere obbligatorie ai sensi della vigente legislazione nazionale quali impianti di messa a terra, prevenzione, incendi, antinfortunistica; c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento e completamento; d) acquisto di arredamenti e attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico. 2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere ultimati entro il 30 novembre 1999 ed entro la stessa data devono essere operanti le strutture e gli impianti relativi, a pena di revoca del contributo concesso con conseguente recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 5.
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